Art. 2 
 
    Dalla data di pubblicazione  della  presente  disposizione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre  il  termine  di
trenta giorni per  la  presentazione,  da  parte  dei  candidati,  di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. 
 
      Roma, 31 luglio 2019 
 
                                                 Il direttore: Barile