Art. 2
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 31 luglio 2019
Il direttore: Barile