Art. 2 Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Roma, 31 luglio 2019 Il direttore: Barile