Art. 6 
 
                          Titoli valutabili 
 
    Ai titoli vengono riservati 30 punti.  Sono  valutabili,  purche'
attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con
il punteggio indicato a fianco di ciascuno: 
      a) attivita' lavorativa prestata presso le  Universita'  (punti
0,5 per trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti  0,5  per
semestre): fino a un massimo di punti 12; 
      b) idoneita' a precedenti procedure selettive  della  categoria
di riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6; 
      c) ulteriori  titoli  di  studio  o  professionali  tra  quelli
legalmente riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.