Art. 15 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale  di
merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato. 
    2. Sono  iscritti  nell'anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2. 
    3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla  somma
dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui  alla  tabella
in allegato 2. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico o al valor civile. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9  della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono  ritenuti  validi
se posseduti alla data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  e  se  i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso,  siano
stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza viene approvata  la  graduatoria  finale  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  della
stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    8. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul  portale
attivo  all'indirizzo   «https://concorsi.gdf.gov.it»,   sulla   rete
intranet del Corpo e  presso  l'ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza - viale XXI Aprile  n.  51  -  Roma
(numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.