Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  5,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  nel
caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate dal pdf  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste; 
      d)           pervengano           all'indirizzo            pec:
concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it   in    assenza    dei    relativi
presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione
della domanda di partecipazione alla  procedura  reclutativa  di  cui
all'art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura  di  selezione,  con  riserva,  in
attesa  dell'accertamento  dell'effettivo  possesso   dei   requisiti
previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.