Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Il Centro di reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2.  E'  onere  dei  candidati  inviare  all'indirizzo  di   posta
elettronica   certificata:    concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it    o
consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia: 
      a) entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, pena l'esclusione dal  concorso,  idonea  documentazione
rilasciata  dall'amministrazione  di   appartenenza   del   congiunto
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti  il
possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l); 
      b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art.
11, entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti  in  carta
semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso, anche  se  non  indicati  nella
domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi  di  punteggio  di
cui all'allegato 2 del bando e/o dei titoli preferenziali tra  quelli
elencati nell'art. 15 nonche' di  quelli  stabiliti  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione l'amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  degli
accertamenti di cui all'art. 11. 
    A  tal  fine,  nel  caso  di  invio  telematico  della   suddetta
documentazione, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna». 
    3. I documenti, incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di reclutamento.