Art. 6 Documentazione 1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. 2. E' onere dei candidati inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it o consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia: a) entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal concorso, idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l); b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art. 11, entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicati nella domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all'allegato 2 del bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art. 15 nonche' di quelli stabiliti all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione l'amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 11. A tal fine, nel caso di invio telematico della suddetta documentazione, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna». 3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di reclutamento.