Art. 13
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i
nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e'
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per
l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati
amministrativi regionali.