Art. 13 1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. 3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.