Art. 6
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria
indicata nell'art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando.
2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con
riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la
partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione
puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata,
sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.