Art. 7
1. La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita'
delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio
di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di
Stato, da un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da
due professori universitari ordinari di materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento.
3. Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle
lingue che saranno oggetto di esame.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del
ruolo del personale di segreteria in servizio presso la giustizia
amministrativa.