Art. 8
1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i
criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.
2. Dopo le prove scritte, la commissione procede all'abbinamento
delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un'unica
busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le
buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato.
3. Prima della correzione delle prove scritte, la commissione
esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui
all'allegato A al presente bando, all'esame dei titoli di merito
indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei candidati che abbiano
espletato tutte le prove scritte. Per la valutazione del complesso
dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti.
4. Le operazioni di cui al secondo comma, sono effettuate dalla
commissione con l'intervento di almeno due componenti della
commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta
prova scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e
comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta,
comunicata dalla commissione al termine dell'ultimo giorno delle
prove scritte.