Art. 8 1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 2. Dopo le prove scritte, la commissione procede all'abbinamento delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 3. Prima della correzione delle prove scritte, la commissione esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all'allegato A al presente bando, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte. Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti. 4. Le operazioni di cui al secondo comma, sono effettuate dalla commissione con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta, comunicata dalla commissione al termine dell'ultimo giorno delle prove scritte.