Art. 11 Graduatoria e titoli di preferenza La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali, predisporra' la graduatoria di merito formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, in caso di parita' di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa. La graduatoria finale sara' approvata con decreto del direttore generale della direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, che procedera', previo riconoscimento di regolarita' degli atti, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso. La validita' e i termini per l'utilizzazione della graduatoria saranno determinati in relazione alle norme di legge in vigore. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.