Art. 4 
 
         Modalita' e termini di presentazione delle domande 
 
    1. La domanda deve essere presentata entro il termine  perentorio
del trentesimo giorno successivo  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»,  utilizzando  esclusivamente
l'applicazione disponibile sul  sito  internet  del  Ministero  della
salute all'indirizzo www.concorsi.sanita.it seguendo  le  indicazioni
ivi  specificate.  Sono  considerate  irricevibili  le   domande   di
ammissione al concorso prodotte con  modalita'  diverse  (es.  posta,
telefax, posta elettronica, ecc.). La procedura di compilazione delle
domande sara' attiva dalle ore 12,00 del giorno successivo dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana -
4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  fino  alle  ore  11,59  del
trentesimo giorno successivo  alla  predetta  pubblicazione.  Qualora
l'ultimo giorno utile cada  in  un  giorno  festivo,  il  termine  e'
prorogato al giorno successivo non festivo. 
    2. La data di presentazione  della  domanda  e'  attestata  dalla
piattaforma informatica che, allo  scadere  del  termine  di  cui  al
precedente comma, non permettera'  piu'  l'invio  della  domanda.  La
copia della domanda, comprensiva del numero identificativo attribuito
dalla piattaforma informatica, e' inviata alla PEC  del  candidato  e
resa disponibile nell'area riservata della medesima piattaforma. 
    3. Prima dell'invio della domanda  il  candidato  avra'  cura  di
verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare,  la  PEC
alla quale  il  Ministero  della  salute  inviera'  le  comunicazioni
inerenti  al  concorso.  Se  un  candidato  annulla  la  domanda   di
partecipazione inviata dovra', entro i termini  previsti  dal  bando,
ripresentarla   effettuando   un   nuovo   invio.   Le   domande   di
partecipazione  al  concorso   annullate   non   saranno   prese   in
considerazione ai fini della selezione. A tal fine, fa fede  la  data
di  presentazione  della   domanda   registrata   dalla   piattaforma
informatica. 
    4.  Il  giorno  della  prova  scritta  o  della  eventuale  prova
preselettiva,   all'atto   dell'identificazione,   il   candidato   -
consapevole che, ai sensi dell'art. 76  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000  (testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli  atti  e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice  penale  e  delle
leggi speciali in materia - sara'  chiamato  ad  autocertificare,  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000,  il  possesso  dei  requisiti  e  dei  titoli
dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda  stessa
- stampata a cura del candidato - dovra' essere  presentata  ai  fini
della acquisizione della firma autografa. Il candidato dovra'  essere
munito di uno  dei  documenti  previsti  dall'art.  35  del  suddetto
decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000  (possibilmente
quello dichiarato nella domanda), e, qualora  non  sia  in  grado  di
esibire alcuno dei suddetti documenti, non sara' ammesso a  sostenere
la prova. Parimenti  non  sara'  ammesso  a  sostenere  la  prova  il
candidato che rifiuti o non  sia  in  grado  di  confermare  mediante
l'autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i  titoli
dichiarati  nella  domanda   presentata   mediante   la   piattaforma
informatica di cui al comma 1. 
    5. Non sono ammessi i titoli  presentati  con  modalita'  diverse
descritte dal presente articolo,  salvo  per  le  pubblicazioni  che,
descritte  analiticamente,  dovranno  essere   consegnate   solo   ed
esclusivamente il giorno della prova scritta.