Art. 15 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    Con la partecipazione al  concorso  e'  implicita  da  parte  dei
candidati  l'accettazione,  senza  riserva  alcuna,   di   tutte   le
disposizioni del presente bando. 
    Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto,  la  facolta'
di  annullare,  sospendere,  modificare  e  revocare   la   procedura
concorsuale. 
    Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  483/1997  le  operazioni  concorsuali  devono  essere
concluse entro sei mesi dalla prova scritta.