Art. 7 Preselezione L'amministrazione, in relazione al numero dei candidati, si riserva di procedere ad una preselezione: in particolare, nel caso che siano pervenute piu' di venti domande, verranno ammessi alla prova pratica i primi dieci, che avranno superato il test di ammissione. L'eventuale prova preselettiva consistera' nella somministrazione di una serie di domande chiuse a risposta multipla volte a verificare la conoscenza dei candidati sulle tematiche oggetto delle prove concorsuali. Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. L'amministrazione verifichera' il possesso dei requisiti di accesso alla procedura soltanto di coloro i quali avranno superato la prova preselettiva. La data della prova preselettiva, l'ora e il luogo verranno comunicati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo. Tale comunicazione e' considerata come convocazione ufficiale per tutti i candidati ammessi alla selezione. L'assenza a sostenere la prova preselettiva comportera' l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. Gli esiti della preselezione saranno pubblicati, con le stesse modalita' della pubblicazione dell'avviso. Saranno ammessi a sostenere le prove successive, i candidati che si collocheranno in graduatoria nei primi dieci posti piu' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione. Nel caso di rinvio della preselezione sara' data comunicazione, almeno dieci giorni prima della data indicata sul sito, mediante avviso sul sito d'Ateneo.