Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun  concorso,
per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e  la
formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
i due concorsi; 
      c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per  i
due concorsi. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) per il concorso per la nomina  di sette  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a): 
        un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
        due o piu' Ufficiali di grado non inferiore  a  maggiore,  di
cui almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri; 
        un Ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale,  di  grado  non
inferiore  a  primo  Maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    La medesima commissione potra' essere integrata  da  uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  la
commissione stessa; 
      b) per il concorso per  la  nomina  di sei  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo del genio aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b): 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
        due o piu' Ufficiali di grado non inferiore  a  Maggiore,  di
cui almeno uno del Corpo del genio aeronautico e almeno uno per  ogni
categoria posta a concorso, membri; 
        un Ufficiale inferiore  o  un  Sottufficiale,  di  grado  non
inferiore  a  primo  Maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    La medesima commissione potra' essere integrata  da  uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  la
commissione stessa. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
colonnello, presidente; 
      b) due o  piu'  Ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
capitano, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale  appartenente
al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  puo'  avvalersi  del  supporto  di  personale
specialistico, tecnico ovvero  esperto  del  settore,  anche  esterno
all'amministrazione. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  colonnello,
presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale  appartenente
al ruolo dei Marescialli segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  puo'  avvalersi  del  supporto  di  personale
specialistico, tecnico ovvero  esperto  del  settore,  anche  esterno
all'amministrazione.