IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 del testo unico delle norme regolamentari dell'amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, d'ora in poi denominato testo unico; Visto il regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 9591, d'ora in poi denominato regolamento dei concorsi; Vista la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato ha sospeso l'efficacia delle disposizioni previste dall'accordo istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del ruolo unico del personale di futura assunzione, ed ha conseguentemente autorizzato l'indizione di nuove procedure di concorso secondo quanto previsto dal citato art. 12 del testo unico e dal regolamento dei concorsi; Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta deliberazione n. 11/2019, il quale prevede che i dipendenti assunti in esito alle procedure di concorso indette ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti nella sezione del ruolo unico relativa all'Amministrazione del Senato; Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 30 luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del Senato; Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata data attuazione con il decreto del Presidente del Senato della Repubblica del 31 luglio 2013, n. 12008, con i quali sono definiti i trattamenti stipendiali per i dipendenti da assumere a decorrere dal 1° agosto 2013; Considerato che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera g), del regolamento dei concorsi, e dall'art. 14, comma 6, del testo unico, nonche' dall'art. 1, comma 2, della citata deliberazione del Consiglio di Presidenza del 30 luglio 2019, il bando stabilisce, tra i requisiti generali di ammissione, un limite massimo di eta' e il conseguimento del prescritto titolo di studio con un punteggio minimo, Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare, con il trattamento economico stabilito dal decreto del Presidente del Senato della Repubblica n. 12008 del 31 luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione. 2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2, comma 7, del regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali. 3. A favore del personale di ruolo del Senato e' riservato un numero di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui al comma 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. 4. E' sempre in facolta' dell'amministrazione adibire il personale cosi' assunto a tutti i servizi ed uffici del Senato.