Art. 11 Prova tecnica di idoneita' dattilografica 1. I candidati ammessi ai sensi dell'art. 10, comma 7, sostengono la prova tecnica di idoneita' dattilografica - della durata di cinque minuti - consistente nella copiatura di un testo avente lunghezza compresa tra le 1340 e le 1360 battute, mediante l'utilizzo di un apposito programma di video scrittura, appositamente predisposto, con personal computer dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano due tentativi, uno immediatamente successivo all'altro; ai fini del punteggio si tiene conto soltanto del migliore risultato conseguito. E' prevista l'esenzione dall'effettuazione della prova di dattilografia per i candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano dipendenti dell'Amministrazione del Senato per l'espletamento di mansioni dattilografiche a contratto. 2. La guida rapida all'utilizzo del programma informatico di video scrittura di cui al comma 1 e' pubblicata nel sito concorsi.senato.it al fine di consentire ai candidati di prenderne visione prima della prova. 3. Alla prova tecnica di idoneita' dattilografica viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione della prova. La correzione degli elaborati della prova tecnica di dattilografia puo' essere effettuata automaticamente con supporti elettronici. 4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18 punti nel migliore dei due elaborati e si siano classificati fino al 500° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 500 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria. 5. Non concorrono al computo della cifra di 500 di cui al comma 4 i candidati dipendenti dell'Amministrazione del Senato per l'espletamento di mansioni dattilografiche a contratto che abbiano superato la prova preliminare. 6. Il punteggio conseguito nella prova tecnica di idoneita' dattilografica non concorre a formare il punteggio complessivo.