Art. 13 
 
                       Prove orali e tecniche 
 
    1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono  chiamati
a sostenere le prove orali e tecniche di cui al comma 2. 
    2. Le prove orali e tecniche sono le seguenti: 
      a) storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri; 
      b) ordinamento costituzionale italiano; 
      c) lettura e  traduzione  di  un  brano  scritto  nella  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione; 
      d) quesito tendente ad accertare la  conoscenza  del  programma
«Microsoft ® Excel»; 
      e) quesito tendente ad accertare la  conoscenza  del  programma
«Microsoft ® Word». 
    3. A ciascuna delle prove  orali  e  tecniche  e'  attribuito  un
punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35
punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova. 
    4. I candidati che ne  abbiano  fatta  espressa  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una  o  piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le  seguenti:
francese, tedesco, spagnolo. 
    5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e  traduzione  di  un  breve
testo scritto, che costituisce la base per successive domande  e  per
una conversazione.