Art. 13 Prove orali e tecniche 1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le prove orali e tecniche di cui al comma 2. 2. Le prove orali e tecniche sono le seguenti: a) storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri; b) ordinamento costituzionale italiano; c) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione; d) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma «Microsoft ® Excel»; e) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma «Microsoft ® Word». 3. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova. 4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o piu' prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo. 5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.