Art. 18 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, ai sensi dell'art.  16  del  regolamento
dei concorsi, se abbiano un interesse diretto,  concreto  ed  attuale
per  la  tutela  di  situazioni  giuridiche  direttamente  rilevanti,
collegato al documento al quale e'  chiesto  l'accesso.  A  tal  fine
possono  inviare  la  relativa  richiesta   alla   segreteria   della
Commissione esaminatrice. 
    2. L'esercizio del diritto di accesso puo'  essere  differito  al
termine  della  procedura  di  concorso  per  esigenze  di  ordine  e
speditezza della procedura stessa. 
    3. Per quanto non previsto dal predetto art. 16  del  regolamento
dei concorsi, si rinvia al regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi   del   Senato   della   Repubblica,   approvato   con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186, del  9
agosto 2019.