Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso del diploma di scuola media  superiore  di
secondo grado che  consenta  l'accesso  ai  corsi  di  laurea  presso
universita' italiane, conseguito con una votazione  non  inferiore  a
39/60 o a 65/100, ovvero  siano  in  possesso  di  titolo  di  studio
riconosciuto ovvero dichiarato equipollente al suddetto diploma,  con
provvedimento dell'autorita' italiana competente;  dal  provvedimento
di riconoscimento ovvero dalla  dichiarazione  di  equipollenza  deve
risultare, altresi', a  quale  votazione  prevista  per  il  predetto
diploma equivalga la  valutazione  riportata  nel  titolo  di  studio
conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza  del  termine
per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non  sia  in
possesso del provvedimento  con  la  dichiarazione  di  equipollenza,
fara' fede la data di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'
competente. Si prescinde dalla votazione minima richiesta, ma non dal
conseguimento dei predetti diplomi, per  i  candidati  che  siano  in
possesso, alternativamente: 
        dei titoli universitari di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed all'art. 3, comma 1,
del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
        del diploma di laurea dell'ordinamento  previgente  (r.d.  30
settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni); 
        del diploma universitario di cui all'art. 2  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, di durata triennale; 
        di titolo universitario di durata almeno triennale conseguito
all'estero e dichiarato equipollente ai menzionati diplomi di laurea; 
      d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore  ai
45 anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla  mezzanotte
del giorno del compimento del 45° anno; 
      e) abbiano l'idoneita' fisica  all'impiego  in  relazione  alle
mansioni per le quali il candidato concorre. 
    2. Ai fini della partecipazione al concorso,  ai  dipendenti  del
Senato della Repubblica non e' richiesto il requisito di cui al comma
1, lettera d). 
    3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine   utile   per   l'invio   della   domanda   di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3. 
    4. L'amministrazione si riserva  di  provvedere  anche  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.