Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a partire dal 20 aprile 2020. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. 3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione, espressa in una «relazione psicologica»; Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, i cui esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata, alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna adattabilita' al particolare contesto addestrativo della Scuola Marescialli. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'amministrazione.