Art. 20 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
    1. Gli allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara'  sospesa  per  coloro  che,
giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di Stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    3. Al termine del corso  formativo  i  conoscitori  della  lingua
tedesca che beneficino del punteggio incrementale  loro  riconosciuto
per la prova facoltativa di lingua  straniera  in  tedesco,  potranno
essere destinati quale primo impiego presso  la  Legione  Carabinieri
Trentino Alto Adige.