Art. 4 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 7 o per i  candidati  ammessi  alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11,  se  la  prova  preliminare  non  e'  stata  effettuata,
segnalare al Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   ufficio   concorsi   e
contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente  art.  2,  comma  1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.