Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa  di  lingua  straniera  e  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) commissione per la valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
      c)  commissione   per   lo   svolgimento   degli   accertamenti
psico-fisici; 
      d)  commissione   per   lo   svolgimento   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  brigata,
presidente; 
      b) un Ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  Ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    Se il numero dei candidati risultera' superiore a  mille  unita',
per  ogni  gruppo  di  almeno  cinquecento candidati  potra'   essere
nominata, con provvedimento  del  direttore  generale  del  personale
militare o di autorita' da lui delegata,  apposita  sottocommissione,
in analoga composizione, unico restando il  presidente.  Analogamente
potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati
ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di  lingua  straniera
fosse rilevante. In tal  caso  i  candidati  saranno  assegnati  alla
commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi
il giorno della prova dinanzi agli interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano  nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b)  un   Ufficiale   con   qualifica   di   «perito   selettore
attitudinale», membro; 
      c) un Ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei  candidati   ammessi   agli   accertamenti   attitudinali   fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali  psicologi  e  periti  selettori  attitudinali
dell'Arma dei carabinieri.