Art. 2 Requisiti generali per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto; 3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'amministrazione che ha indetto il bando, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso; 5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione sottoporra' a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli candidati nati entro l'anno 1985; 7) non essere stato: destituito, dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, cosi' come integrato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto di uno o piu' dei requisiti generali di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'albo ufficiale di Ateneo nonche' sul sito web di Ateneo. L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.