Art. 7 Titoli di preferenza Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza comporta l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo. I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorieta', attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti modalita': 1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro per la qualita' di Ateneo dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1911), Corso Umberto I, 40, 80138 - Napoli»; 2. se presentata a mano, la stessa dovra' essere recapitata, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro per la qualita' di Ateneo dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1911)», presso il settore smistamento dell'ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell'Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli; 3. a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC uff.reclperscontr@pec.unina.it Nell'ipotesi di trasmissione mediante la modalita' sub 1) o sub 2), fara' fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'ufficio protocollo di questo Ateneo. Nell'ipotesi di trasmissione mediante la modalita' sub 3), l'istanza e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF. La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autentica; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'. Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'amministrazione garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni.