Art. 13 
 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
 
    1. In caso di mancata  copertura  dei  posti  previsti  per  ogni
singolo incorporamento, e per i due settori di impiego,  la  SVAM  e'
autorizzata a ripianarli, entro il quinto giorno di corso, fino  alla
copertura  dei  posti  previsti  dall'art.  1,  comma  1,  traendo  i
candidati dalle graduatorie di cui all'art. 12 risultati idonei  agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica. 
    2. In caso di posti non coperti  con  il  1°  incorporamento  per
effetto di dimissioni o proscioglimenti  dalla  ferma,  su  richiesta
dello Stato Maggiore dell'Aeronautica la DGPM potra' incrementare  le
unita'  del  2°  incorporamento  fino  al  raggiungimento  dei  posti
complessivi previsti dall'art. 1, comma 1.