Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera b) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito riportati nell'allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso specificati. 2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.