Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22; Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed in particolare l'art. 2 che istituisce la Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti che opera mediante un Consiglio di sezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012. Art. 1 Requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'Albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: a) l'iscrizione all'Albo ordinario o all'elenco speciale degli avvocati di enti pubblici da almeno otto anni; b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive; c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al comma successivo; e) di godere dei diritti civili e politici. Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettivita' nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente: 1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; 2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; 3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e contabili. I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli circa la veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale. I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal bando. (1) Cosi' come modificato con delibera del CNF del 14 giugno 2019.