Art. 14 
 
                      Norme finali e di rinvio 
 
    Per tutto quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20
novembre 2015 (2) , sui corsi per l'iscrizione  all'Albo  speciale  e
alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense. 
    Resta impregiudicata  per  il  CNF  la  facolta'  di  revocare  o
annullare il presente  Bando,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili.  In  tal  caso,  il  CNF  provvedera'  a  darne  formale
comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali. 
    Nel   caso   in   cui   il   CNF   eserciti   la   potesta'    di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  degli
stessi sostenute per la partecipazione al corso. 
    Il CNF si riserva  altresi'  la  facolta',  nel  caso  di  eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e  nei  giorni
previsti per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  di  prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato
avviso  sul  sito  del  CNF  e  su  quello  della  Scuola   Superiore
dell'Avvocatura definendone le  modalita'.  Il  citato  avviso  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    Il presente bando sara' acquisito al protocollo. 

(2) Cosi' come modificato con delibera del CNF del 14 giugno 2019.