Art. 14 Norme finali e di rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015 (2) , sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale e alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense. Resta impregiudicata per il CNF la facolta' di revocare o annullare il presente Bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. In tal caso, il CNF provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali. Nel caso in cui il CNF eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione al corso. Il CNF si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola Superiore dell'Avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. Il presente bando sara' acquisito al protocollo. (2) Cosi' come modificato con delibera del CNF del 14 giugno 2019.