Art. 5 
 
                           Borse di studio 
 
    E' prevista l'attribuzione di borse  di  studio  sino  al  numero
massimo di dieci, di €  1.000,00  (mille/00)  cadauna,  a  titolo  di
concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. 
    Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli
ammessi, tenuto conto del reddito, con particolare  riferimento  agli
iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.