Art. 7 
 
                         Lezioni decentrate 
 
    Una parte delle lezioni per agevolare la partecipazione al  corso
potra' essere effettuata con modalita' a distanza  e  una  quota  non
superiore  ad  un  terzo  preferibilmente  nell'ambito   del   modulo
specialistico di cui all'art. 6, comma 6,  puo'  tenersi  presso  gli
Ordini distrettuali. 
    A tal fine, sulla base del numero e della provenienza  geografica
degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni
decentrate. 
    Le sedi di svolgimento delle lezioni  decentrate  saranno  scelte
tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire  uniformita'  didattica,
efficienza organizzativa ed  agevolazione  della  partecipazione  dei
candidati anche secondo la loro provenienza geografica. 
    Le sedi individuate e le date delle  lezioni  decentrate  saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti. 
    Successivamente,  gli  iscritti  comunicano  il  luogo   in   cui
intendono  frequentare  le  lezioni  decentrate.  Sulla  base   delle
adesioni, sono attivate le singole sedi.