Art. 9 Verifica finale di idoneita' La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza annuale, con data individuata dal Consiglio di sezione. Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale e' la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni. Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del Consiglio di Sezione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, la Commissione per la verifica finale di idoneita', che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato. La commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato. La commissione potra' specificare e dettagliare, con deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di valutazione indicati nell'art. 9 del regolamento e nel comma successivo del presente articolo. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e specificati dalla medesima commissione, sara' di idoneita'/non idoneita'. La durata della prova scritta, comunque non inferiore a cinque ore e non superiore a sette, sara' determinata dalla Commissione.