IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; Vista la legge 20 dicembre 2018, n. 145, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019 dello Stato maggiore della Difesa concernente il piano dei reclutamenti per l'anno 2020; Vista la lettera n. M_INF.CGCCP R.U.U.0083260 del 20 giugno 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il piano dei reclutamenti per l'anno 2020 relativo al Corpo delle Capitanerie di porto; Vista la lettera n. M_D MSTAT RG19 0071461 del 18 settembre 2019, con la quale lo Stato maggiore della Marina militare ha chiesto di indire per l'anno 2020 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi ventuno ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel Corpo del genio della marina - tre specialita' armi navali e due specialita' infrastrutture-, quattro nel Corpo sanitario militare marittimo, due nel Corpo di commissariato militare marittimo e dieci nel Corpo delle Capitanerie di porto; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore Giovanni Pettorino a Comandante generale delle Capitanerie di porto; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 27T, ai sensi del quale l'ammiraglio ispettore di maggior anzianita', in servizio presso il Comando generale delle capitanerie di porto, assume la qualifica di vice comandante generale ed esercita le funzioni vicarie del comandante generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare: a) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo del genio della marina, cosi' suddivisi: 1) tre per la specialita' armi navali; 2) due per la specialita' infrastrutturali; b) concorso per la nomina di quattro sottotenenti di vascello del Corpo sanitario militare marittimo - medici, cosi' suddivisi: 1) tre per il settore «navale»; 2) uno per il settore «navale e subacqueo»; c) concorso per la nomina di due sottotenenti di vascello del Corpo di commissariato militare marittimo; d) concorso per la nomina di dieci sottotenenti di vascello del Corpo delle Capitanerie di porto, cosi' suddivisi: 1. sei per laureati in giurisprudenza; 2. quattro per laureati in ingegneria - varie classi di laurea: per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi solo i corsi di laurea specificati all'art. 2, comma 1, lettera j), numero 7). 2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 2); b) tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b); c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c); d) cinque posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d), numero 1), tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d), numero 2). Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a entrambi i rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere d), numeri 1) e 2), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto non ricoperto sia un posto riservato, esso sara' a sua volta destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreche' nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80% previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi online del Ministero della difesa definendone le modalita' e avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.