Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «norme per la selezione attitudinale nel concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali della Marina militare», e nella direttiva tecnica «profili attitudinali del personale della Marina militare», emanate, rispettivamente, dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: a) area dello stile di pensiero; b) area delle emozioni e relazioni; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali; d) area motivazionale. 2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina»; b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina» con l'indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.