Art. 12 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di un esercizio facoltativo con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Anche agli esercizi obbligatori sono associati punteggi incrementali. Gli esercizi obbligatori e quello facoltativo sono i seguenti: a) esercizi obbligatori: addominali; nuoto 25 metri (qualunque stile); piegamenti sulle braccia; b) esercizio facoltativo: corsa piana 2000 metri. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sara' emesso un giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commissione redigera' il relativo verbale.