Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione  a  uno  solo  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, secondo le modalita'  descritte
ai commi successivi, entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(unico file in formato pdf o jpeg con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono  o  devono  allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 9, ovvero quelle  attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati  potranno
inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di  posta
elettronica della sua corretta acquisizione. Tale  messaggio,  valido
come  ricevuta  di  presentazione  della   domanda,   dovra'   essere
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza,  all'atto  della  presentazione  alla   prima   prova
concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche
scaricare una copia della stessa. 
    4. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche
telematico, diverso rispetto a  quelli  sopraindicati  e/o  senza  la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e
il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it area siti di interesse, link concorsi e scuole militari
e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In  tal
caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di  scadenza  per
la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2. 
    7. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, circa  le  determinazioni
adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    11. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite  messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale  (non  PEC)  indicato  dal  concorrente  in   sede   di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della  stessa
da parte del personale alle loro dipendenze.  Tali  Comandi,  per  il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare  e  dell'Arma  dei
carabinieri, dovranno provvedere: 
      a) se in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun   concorrente,   apposito   documento
caratteristico, redatto fino alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso,  con  la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina militare - anno 2019»; 
        predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia conforme: 
          stato di servizio  o  foglio  matricolare  aggiornati  come
sopra; 
        attestazione e dichiarazione di completezza; 
        libretto personale o cartella personale. 
    La suddetta documentazione, unitamente  ad  apposita  lettera  di
trasmissione sulla quale dovra' essere  rilasciata  dichiarazione  di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (fac-simile  in  allegato  A,  che
costituisce parte integrante al  presente  bando)  dovra'  pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande,  all'indirizzo  di  posta  certificata
«persomil@postacert.difesa.it»  della  Direzione  generale   per   il
personale militare che provvedera'  a  consegnarla  alla  commissione
esaminatrice; 
      b) se in  congedo  predisporre  la  documentazione  di  cui  al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad  apposita  lettera  di  trasmissione  sulla  quale  dovra'  essere
rilasciata dichiarazione  di  conformita'  di  cui  sopra,  entro  il
ventesimo  giorno  successivo  al  termine   di   scadenza   per   la
presentazione  delle   domande   di   partecipazione   al   concorso,
all'indirizzo  di  posta  certificata  «persomil@postacert.difesa.it»
della Direzione generale per il personale militare che provvedera'  a
consegnarla alla commissione esaminatrice. 
    12. Per i concorrenti in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per  i  Comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere e trasmettere,  nei  termini  sopraindicati,  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza prescritti per  la  partecipazione  ai  concorsi  all'11^
Divisione della Direzione generale  per  il  personale  militare,  le
pratiche  personali  riservate   verranno   rese   disponibili   alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare.