Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per
le prove scritte, per la valutazione dei titoli  di  merito,  per  le
prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i Corpi; 
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,  per
tutti i Corpi; 
      d) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i Corpi; 
      e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
tutti i Corpi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), distinte per ciascun Corpo, saranno cosi' composte: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore  a  capitano  di
corvetta, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  della  Marina
militare di  grado  non  inferiore  a  primo  maresciallo  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    La predetta commissione potra' essere integrata  da  uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto  di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a  integrare
la commissione. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  Capitano  di
Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  capitano  di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
abbiano  fatto  parte  della   commissione   per   gli   accertamenti
psico-fisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  fregata,
presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    6. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore, presidente; 
      b) due ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  e/o
sottufficiali esperti di settore  dell'Amministrazione  della  Difesa
ovvero di esperti di settore esterni. 
    7. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettere
b), c), d) ed e) devono far pervenire alla Direzione generale per  il
personale militare  -  I  reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione,  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,  i  rispettivi  verbali  entro  il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.