Art. 10 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le due prove scritte, la  cui  durata  sara'  stabilita  dalla
commissione esaminatrice, consistono nella redazione di  uno  o  piu'
elaborati ovvero nella somministrazione di una  serie  di  quesiti  a
risposta sintetica e verteranno sui seguenti argomenti: 
      a) diritto amministrativo,  contabilita'  di  Stato  e  diritto
dell'Unione europea (inclusa la politica agricola comune); 
      b) normativa sulla  produzione  e  la  commercializzazione  dei
prodotti agroalimentari, nonche' sui prodotti di qualita'  registrata
(DOP/IGP e agricoltura biologica); 
    2. La commissione esaminatrice assegna  a  ciascuna  delle  prove
scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti.  Accedono
alla prova orale i candidati  che  abbiano  conseguito,  in  ciascuna
delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio  delle  prove
scritte e' dato dalla media aritmetica  dei  punteggi  conseguiti  in
ciascuna delle prove. 
    3. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  e  sul
sito        internet        del        Ministero        all'indirizzo
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14
375 e' reso noto  il  giorno  e  l'ora  di  svolgimento  delle  prove
scritte. Parimenti sul sito  internet  del  Ministero  e'  pubblicato
l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte.  La  pubblicazione
di tale avviso e di tale elenco ha valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti. L'assenza anche da una sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    4. L'esatta ubicazione  della  sede  delle  prove  scritte  e  le
ulteriori istruzioni operative sono comunicate almeno 15 giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso  pubblicato  sul
sito internet del Ministero all'indirizzo  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo. Tale pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti
gli effetti. 
    5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti  di
un documento di riconoscimento in corso di  validita'  e  del  codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a
qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.  Qualora,
per  cause  di  forza  maggiore  sopravvenute,  non   sia   possibile
l'espletamento delle prove scritte  nelle  giornate  programmate,  ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti. 
    6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    7. I candidati  possono  utilizzare  esclusivamente  leggi,  atti
aventi  forza  di  legge,  fonti  di  rango  secondario  e  Contratti
collettivi nazionali del  lavoro  (ivi  compresi  codici  o  raccolte
normative),  purche'  non  commentati  o  annotati  con  dottrina   e
giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di  appunto
manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi  manuali,  circolari  ovvero
note ministeriali di qualsiasi tipo.