Art. 11 
 
                             Prova orale 
 
    1. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  scritte  di  cui
all'art. 10, sono ammessi a sostenere la prova orale. 
    2.  La  prova  orale,   volta   a   accertare   la   preparazione
professionale del candidato, consiste in: 
      a. un colloquio sugli  argomenti  delle  prove  scritte  e  sui
seguenti: 
        economia agraria; 
        sistemi  di  gestione  della  qualita':   certificazione   di
prodotti, processi e servizi,  con  riferimento  alla  norma  ISO/IEC
17065:2012; 
        elementi  di  diritto  penale,  con  riferimento   ai   reati
alimentari; 
        elementi di diritto processuale penale, con riferimento  agli
atti ed ai poteri di polizia giudiziaria; 
        procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative; 
        organizzazione e  funzioni  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari. 
      b. verifica della  conoscenza  degli  strumenti  informatici  e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; 
      c. verifica della conoscenza della  lingua  inglese  attraverso
conversazione, lettura e traduzione di  un  testo  tecnico  giuridico
relativo alle materie di esame; 
    3. La  commissione  esaminatrice  assegna  alla  prova  orale  un
punteggio massimo complessivo di 30 punti. 
    La prova e' superata dai candidati che  conseguono  un  punteggio
non inferiore a 21/30 punti. 
    4.  Con  avviso  da  pubblicarsi  almeno   venti   giorni   prima
dell'inizio  della  prova  orale  sul  sito  internet  del  Ministero
all'indirizzo
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14
375 e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della  prova
stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti
gli  effetti.  I  candidati  ammessi  alla   prova   orale   ricevono
comunicazione,  esclusivamente   a   mezzo   di   posta   elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione  al  concorso,
del voto conseguito nelle prove scritte. 
    5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.