Art. 13 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso  dei
titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo  art.  14,  gia'
indicati nella domanda, a pena di decadenza dai  benefici,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici   decorrenti   dal   giorno
successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il  colloquio,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane
e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali
- ufficio AGRET V - via XX Settembre, n. 20 - 00187  Roma,  oppure  a
mezzo   posta    elettronica    certificata    (PEC)    all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it Tale  documentazione  non
e' richiesta nel  caso  in  cui  l'amministrazione  ne  sia  gia'  in
possesso  o  ne  possa  disporre  richiedendola  ad  altre  pubbliche
amministrazioni, purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui  la
relativa documentazione e' depositata  siano  individuabili  in  base
alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 
    2. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    3. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.