Art. 13 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo art. 14, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - ufficio AGRET V - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 2. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 3. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.