Art. 15 
 
        Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 
 
    1. Sotto condizione di accertamento del  possesso  dei  requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi
riportati nelle prove d'esame e tenuto conto  dei  titoli  che  danno
luogo a riserva e/o a preferenza. 
    2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale dei  servizi  e  affari  generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le  regioni  e
gli enti territoriali che saranno pubblicate sul  sito  istituzionale
del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali.  Di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  itlaiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    3. Dalla data di pubblicazione  di  detto  avviso  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative.