Art. 19 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.