Art. 7 Commissione esaminatrice 1. Con decreto del direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali e' nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e due membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potra' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.