Art. 15 Graduatoria di merito 1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito. 2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nell'allegato B. 3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei. L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. 5. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli. 7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice sara' approvata con decreto del direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 10° corso triennale allievi marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal precedente art. 1, comma 2.