Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle   amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera'  la  falsita'  del  contenuto   della   dichiarazione,   il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato.