Art. 17 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  allievi   marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli  appuntati  e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  allievi  carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
      c) dagli allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di allievo. 
    3. I frequentatori del 10° corso triennale allievi marescialli: 
      saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso
di laurea in  «scienze  giuridiche  della  sicurezza»,  classe  L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; 
      non  potranno  far  valere  gli  eventuali  esami  universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai  fini  del  conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.