Art. 19 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati marescialli. 
    2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara'  sospesa  per  coloro  che,
giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici  situati  nella  Provincia  di  Bolzano  o
aventi competenza regionali.