Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici; d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; b) un ufficiale superiore, membro; c) un docente di materie letterarie, membro; d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art. 7, comma 6, sara' integrata per la traduzione e la correzione della suddetta prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto. Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra' avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica. 4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni da segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; c) un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell'Arma dei carabinieri.